Legge 48/1979
Art. 16 — La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione si riuniscono …
Art. 16. La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione si riuniscono in sessione ordinaria ogni trimestre ed in sessione straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Per ogni giornata di sedute e' corrisposto ai partecipanti un gettone di presenza nella misura di legge.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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