Legge 48/1979
Art. 13 — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione per l'albo d…
Art. 13. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione per l'albo degli agenti di assicurazione. Spetta alla commissione promuovere, istruire e deliberare procedimenti disciplinari e, al termine, sottoporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli atti motivati per la ratifica dei provvedimenti da adottare. La commissione e' organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo. La commissione e' composta: 1) da un Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede; 2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice-presidente; 3) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente o ispettore capo aggiunto; 4) da quattro rappresentanti degli agenti iscritti alla sezione prima dell'albo; 5) da un rappresentante delle imprese di assicurazione. Tutti i membri della commissione, nonche' i supplenti per ciascuno dei membri di cui ai numeri 4) e 5), sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I membri di cui ai numeri 4) e 5) nonche' i relativi supplenti sono prescelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra i soggetti proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Qualora le rispettive organizzazioni non provvedano all'indicazione dei nominativi entro trenta giorni dalla richiesta, i membri di cui trattasi sono designati d'ufficio dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parita' di voti prevale quello del presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dai funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al punto 3) del quarto comma.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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