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Legge 48/1979

Art. 10 — L'iscritto cancellato dall'albo puo' chiedere di esservi riammesso

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/10parte di Legge 48/1979
Art. 10. L'iscritto cancellato dall'albo puo' chiedere di esservi riammesso. Qualora la cancellazione sia stata disposta per causa diversa dalla rinuncia all'iscrizione o dalla decorrenza dei termini di cui all'articolo 11, commi primo e secondo, la riammissione e' consentita quando siano cessati a norma di legge i presupposti che avevano determinato la cancellazione ovvero, nel caso di cancellazione per radiazione conseguente a procedimento disciplinare, quando siano trascorsi tre anni dal provvedimento di radiazione. Per la riammissione si osservano le disposizioni stabilite dalla presente legge per la iscrizione nell'albo.

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