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Legge 497/1978

Art. 4 — Il programma di cui al precedente articolo 2, fatta eccezione per gli interventi urgenti e per quelli di non …

ELI /it/legge/1978/08/18/497/art/4parte di Legge 497/1978
Art. 4. Il programma di cui al precedente articolo 2, fatta eccezione per gli interventi urgenti e per quelli di non rilevante entita' di cui al comma terzo del presente articolo, sara' realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformita' alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche in deroga ad essi, ai sensi dello articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa e' autorizzato: ad acquisire o ricevere in permuta aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o in mancanza di questi ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali, non idonei alle finalita' di cui al precedente articolo 1, con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprieta' dei comuni o, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario, purche' nel rispetto dei piani regolatori comunali o di altri strumenti urbanistici. In quest'ultimo caso il relativo importo e' versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalita' di cui al precedente articolo 1. Si applicano, in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge. 17 aprile 1.925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge; ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il Ministero della difesa, per i primi due anni dalla entrata in vigore della presente legge e nell'ambito dei piani e degli stanziamenti finanziari corrispondenti, e' autorizzato ad acquisire, per urgenti necessita', immobili residenziali privati di tipo economico, tenuto conto dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata, e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata. Tale facolta' e' consentita anche dopo i primi due anni solo per gli interventi di non rilevante entita'. Gli oneri di urbanizzazione sono a carico del Ministero della difesa. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilita' e urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

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