Open·Parlamento
HomeNormeLegge 497/1978Art. 22
Legge 497/1978

Art. 22 — Gli assegnatari utenti al momento della entrata in vigore della presente legge di alloggi ex INCIS/militari, …

ELI /it/legge/1978/08/18/497/art/22parte di Legge 497/1978
Art. 22. Gli assegnatari utenti al momento della entrata in vigore della presente legge di alloggi ex INCIS/militari, ora IACP, conservano il diritto di permanere nell'alloggio, quando il loro reddito familiare complessivo non sia superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata e non siano proprietari di altro alloggio idoneo nel comune o in comuni limitrofi. In caso di reddito superiore a quanto previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Il beneficio di cui sopra spetta in ogni momento anche alla vedova non legalmente separata nonche' ai parenti di 1° grado in linea retta conviventi con l'assegnatario all'atto del decesso. Il diritto al beneficio deve essere comprovato mediante la presentazione dello stato di famiglia e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 497/1978 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.