Legge 497/1978
Art. 20 — Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana …
Art. 20. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione - d'intesa con gli organi della rappresentanza militare - di commissioni per la assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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