Legge 497/1978
Art. 16 — I concessionari degli alloggi di servizio di cui a punti 4) e 5) del precedente articolo 6 sono tenuti al pag…
Art. 16. I concessionari degli alloggi di servizio di cui a punti 4) e 5) del precedente articolo 6 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento di cui al successivo articolo 20.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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