Legge 497/1978
Art. 12 — Gli ufficiali e i sottufficiali a partire dal grado di sergente maggiore e corrispondenti possono usufruire d…
Art. 12. Gli ufficiali e i sottufficiali a partire dal grado di sergente maggiore e corrispondenti possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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