Legge 497/1978
Art. 10 — Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3) del preced…
Art. 10. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3) del precedente articolo 6, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalita' stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 20, al personale che presta servizio nella localita' in cui e situato l'alloggio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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