Legge 382/1978
Art. 9 — I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pu…
Art. 9. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. Essi possono inoltre trattenere presso di se', nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda di cui al precedente articolo 6.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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