Legge 382/1978
Art. 4 — L'assoluta fedelta' alle istituzioni repubblicane e' il fondamento dei doveri del militare
Art. 4. L'assoluta fedelta' alle istituzioni repubblicane e' il fondamento dei doveri del militare. Il militare osserva con senso di responsabilita' e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignita' di tutti i militari. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di istituto. Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al piu' presto i superiori.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 382/1978 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.