Legge 382/1978
Art. 20 — Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli…
Art. 20. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. Il Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti; con il medesimo decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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