Legge 382/1978
Art. 15 — Nessuna sanzione disciplinare di corpo puo' essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che si…
Art. 15. Nessuna sanzione disciplinare di corpo puo' essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. Non puo' essere inflitta la consegna di rigore se non e' stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo e' assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non puo' essere di grado superiore a quello piu' elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalita' e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonche' per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata. In caso di necessita' ed urgenza, il comandante di corpo puo' disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare. Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonche' la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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