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Legge 227/1977

Art. 9 — Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente…

ELI /it/legge/1977/05/24/227/art/9parte di Legge 227/1977
Art. 9. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti. I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e durano in carica quattro anni. Il presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private; un membro dal Ministero del commercio con l'estero. I revisori dei conti provvedono al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. I revisori dei conti sono tenuti a presentare al Ministero del tesoro una relazione annuale sul bilancio consuntivo della sezione.

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