Open·Parlamento
HomeNormeLegge 227/1977Art. 37
Legge 227/1977

Art. 37 — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei ministri per il tesoro e per il commercio con l'…

ELI /it/legge/1977/05/24/227/art/37parte di Legge 227/1977
Art. 37. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere disposta la sospensione delle facolta' concesse dalla presente legge alla sezione e al Mediocredito centrale di cui al primo comma dell'articolo 3 e all'articolo 18, quando analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 227/1977 · fonte Normattiva ↗

← Art. 36 Art. 38 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.