Legge 227/1977
Art. 3 — La sezione e' autorizzata ad assumere in assicurazione e in riassicurazione le garanzie sui rischi di caratte…
Art. 3. La sezione e' autorizzata ad assumere in assicurazione e in riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, di cui al successivo articolo 14, ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attivita' con l'estero. Gli impegni assicurativi assunti dalla sezione sono garantiti dallo Stato, entro i limiti di importo di cui al successivo articolo 17. In relazione ai compiti ad essa affidati, la sezione e' altresi' autorizzata a concludere accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonche' accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti od imprese esteri. In estensione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, il Ministro per il commercio con l'estero puo' delegare alla sezione le competenze di cui alla lettera d) del primo comma del richiamato articolo 13, in ordine alle operazioni indicate al successivo articolo 15 della presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 13 comma 6) l'abrogazione dell'art. 3.
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