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Legge 227/1977

Art. 27 — In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26, il Ministro per il tesoro, su pr…

ELI /it/legge/1977/05/24/227/art/27parte di Legge 227/1977
Art. 27. In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26, il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per il commercio con l'estero, puo' autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato in lire o in valuta estera, per la concessione, anche il consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati. Per le operazioni di cui al comma precedente potra' essere autorizzata dal Ministro per il tesoro in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi. Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, puo' autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati. Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministro per il tesoro potra' autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilita' residue di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

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