Legge 227/1977
Art. 25 — Ai fini del coordinamento tra il limite assumibile per garanzie assicurative di cui al precedente articolo 17…
Art. 25. Ai fini del coordinamento tra il limite assumibile per garanzie assicurative di cui al precedente articolo 17, lettera b), e le disponibilita' finanziarie del Mediocredito centrale, a partire dall'anno finanziario 1978, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato e' stabilito l'importo da destinare al Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito. Eventuali ulteriori conferimenti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale saranno fissati con legge a seguito della presentazione del piano previsionale di cui al successivo articolo 28.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 19 comma 2) l'abrogazione dell'art. 25.
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