Legge 227/1977
Art. 19 — Le operazioni di cui all'articolo 18 possono essere compiute per un periodo non superiore alla dilazione di p…
Art. 19. Le operazioni di cui all'articolo 18 possono essere compiute per un periodo non superiore alla dilazione di pagamento accordata dagli operatori nazionali alla controparte estera. Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalita' sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il Mediocredito centrale puo' compiere le operazioni di cui all'articolo 18 anche a fronte di: a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine in dipendenza dei finanziamenti di cui alle lettere g) ed h) del precedente articolo 15; b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi delle lettere g) ed h) del precedente articolo 15. Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 19 comma 2) l'abrogazione dell'art. 19.
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