Open·Parlamento
HomeNormeLegge 227/1977Art. 1
Legge 227/1977

Art. 1 — Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazion…

ELI /it/legge/1977/05/24/227/art/1parte di Legge 227/1977
Art. 1. Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attivita' economica dell'Italia nei confronti dell'estero, e' costituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato interministeriale, denominato Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES). Del suddetto Comitato interministeriale fanno parte i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Esso e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 227/1977 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.