Legge 898/1976
Art. 6 — L'amministrazione militare, all'atto della imposizione delle limitazioni, ha facolta' di modificare, nelle pr…
Art. 6. L'amministrazione militare, all'atto della imposizione delle limitazioni, ha facolta' di modificare, nelle proprieta' assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari. Tali modificazioni danno diritto ad indennizzo che e' determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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