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Legge 898/1976

Art. 4 — Il comandante militare territoriale di regione o il comandante in capo di dipartimento militare marittimo o i…

ELI /it/legge/1976/12/24/898/art/4parte di Legge 898/1976
Art. 4. Il comandante militare territoriale di regione o il comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui al precedente articolo 3, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi. Nelle norme che seguono, l'espressione "il comandante territoriale" si intende riferita al comandante militare territoriale di regione, al comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, e' trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo e' adottato dal comandante territoriale con decreto nel quale devono essere indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprieta' assoggettate.

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