Legge 898/1976
Art. 23 — All'onere di lire 1.800 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si fara' front…
Art. 23. All'onere di lire 1.800 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si fara' fronte quanto a lire 1.200 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio e quanto a lire 600 milioni a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1975. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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