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Legge 898/1976

Art. 16 — Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nell'annessa tabella A), la costruzione di strade …

ELI /it/legge/1976/12/24/898/art/16parte di Legge 898/1976
Art. 16. Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nell'annessa tabella A), la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavita' sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del comandante territoriale. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nell'annessa tabella B) le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nella annessa tabella C) l'uso delle grotte, gallerie e altre cavita' sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non puo' aver luogo senza autorizzazione del comandante territoriale. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo non e' richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del comandante territoriale e se sono eseguiti in conformita' dei piani stessi. Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorita' militare, che dovra' esprimere il proprio parere nel termine di 90 giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

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