Legge 898/1976
Art. 10 — Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limit…
Art. 10. Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale. Per le limitazioni ancora necessarie il comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il comitato misto paritetico. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio. Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma e' pubblicato con le modalita' indicate nell'articolo 5. Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni restano estinte ad ogni effetto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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