Legge 898/1976
Art. 1 — In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscim…
Art. 1. In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprieta' puo' essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente legge. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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