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Legge 319/1976

Art. 7 — Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio …

ELI /it/legge/1976/05/10/319/art/7parte di Legge 319/1976
Art. 7. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio nazionale, i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei: a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo; b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi. I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla base delle norme di cui all'articolo 2, lettera b), e inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3, per la redazione del piano nazionale di risanamento. I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni due anni. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, dovranno provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura delle portate delle acque prelevate o farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi o dei comuni con periodicita' non superiore all'anno.

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