Legge 319/1976
Art. 5 — Le province provvedono ad effettuare: a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'ac…
Art. 5. Le province provvedono ad effettuare: a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali; b) il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai limiti di accettabilita', ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla voce e), punto 3), dell'articolo 2; c) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui allo articolo 2, punto d); d) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilita' delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo; e) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attivita' regionale di censimento delle risorse idriche.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175, comma 1 lettera b)) l'abrogazione del provvedimento.
Modifica · 1
- L. 650/12 — Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n.autoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 5.
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