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Legge 319/1976

Art. 5 — Le province provvedono ad effettuare: a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'ac…

ELI /it/legge/1976/05/10/319/art/5parte di Legge 319/1976
Art. 5. Le province provvedono ad effettuare: a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali; b) il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai limiti di accettabilita', ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla voce e), punto 3), dell'articolo 2; c) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui allo articolo 2, punto d); d) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilita' delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo; e) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attivita' regionale di censimento delle risorse idriche.

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