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Legge 319/1976

Art. 3 — Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate da un Comitato di Ministri, costituito dai Ministri per …

ELI /it/legge/1976/05/10/319/art/3parte di Legge 319/1976
Art. 3. Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate da un Comitato di Ministri, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione. Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto puo' provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella A allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni. Lo stesso Comitato dei Ministri puo' in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilita' degli scarichi di cui alle tabelle A e C della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunita' economica europea, qualora questi ultimi valori risultino piu' restrittivi. Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanita' e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato dei Ministri e' il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato dei Ministri si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dello Istituto superiore di sanita' per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge.

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