Legge 319/1976
Art. 26 — Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera a), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge
Art. 26. Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera a), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento. Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumita' personale e pubblica. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorita' sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175, comma 1 lettera b)) l'abrogazione del provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 319/1976 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.