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Legge 319/1976

Art. 26 — Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera a), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge

ELI /it/legge/1976/05/10/319/art/26parte di Legge 319/1976
Art. 26. Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera a), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento. Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumita' personale e pubblica. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorita' sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

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