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Legge 319/1976

Art. 21 — Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, s…

ELI /it/legge/1976/05/10/319/art/21parte di Legge 319/1976
Art. 21. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa e' stata respinta, o dopo che l'autorizzazione e' stata revocata. Nei casi previsti dai due commi precedenti, si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

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