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Legge 319/1976

Art. 15 — I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fo…

ELI /it/legge/1976/05/10/319/art/15parte di Legge 319/1976
Art. 15. I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione alla autorita' comunale nei modi e nei tempi da essa disposti. I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono: a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; b) se gia' in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorita' competente per il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonche' dall'indicazione della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento. Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalita' di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio. Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi, sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi. Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilita' di cui alla presente legge. Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorita' competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto: 1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella A, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento; 2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella C; 3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi intercomunali o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilita' ed alle norme regolamentari di cui all'articolo 12, punto 2), e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non e' rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorita' competente di revocare l'autorizzazione ope legis o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso. In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorita' competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico.

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