Legge 319/1976
Art. 12 — Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:
Art. 12. Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella A; 2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella C, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio; 3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorita' sanitarie locali, sino all'emanazione della normativa specifica da parte delle autorita' statali e regionali ai sensi del punto 2), voce e), dell'articolo 2 e della voce e) dell'articolo 4, cui si dovranno adeguare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175, comma 1 lettera b)) l'abrogazione del provvedimento.
Modifica · 1
- L. 650/12 — Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n.autoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 12, comma 1 numero 2.
↑ Tutti gli articoli di Legge 319/1976 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.