Legge 187/1976
Art. 8 — Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e per incursori e subacquei Agli ufficiali …
Art. 8. Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e per incursori e subacquei Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco ed unita' anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio militare dalla annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Per gli ufficiali ed i sottufficiali della Marina, dello Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, la percentuale di cui al comma precedente e' del 100 per cento, ferme restando le limitazioni e le modalita' di corresponsione delle indennita' ivi indicate. Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di: L. 24.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo e L. 18.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui al precedente primo comma; L. 30.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo e L. 24.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui al precedente secondo comma.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 8.
↑ Tutti gli articoli di Legge 187/1976 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.