Legge 187/1976
Art. 30 — Oneri finanziari All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, va…
Art. 30. Oneri finanziari All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 88.536 milioni, si fara' fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del predetto anno: milioni 84.000, capitolo 6856 dello stato di previstone del Ministero del tesoro; milioni 4.536, capitolo 4002 dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 30.
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