Legge 187/1976
Art. 16 — Norme di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' Le indennita' previste dai precedenti articoli 1, 2,…
Art. 16. Norme di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' Le indennita' previste dai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro e con le indennita' per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, numero 1054, e successive modificazioni. Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto ad una delle indennita' di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 6 e sia gia' provvisto di indennita' di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella delle indennita' di cui ai citati articoli 1, 2, 3 e 6, queste ultime indennita' sono corrisposte per la differenza. Ai piloti ed agli specialisti che svolgono attivita' aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione o di volo e l'indennita' d'imbarco, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennita' supplementari di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, salvo l'indennita' supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento degli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Ai piloti, agli specialisti ed ai paracadutisti che svolgono attivita' aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito al precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di volo e la indennita' di cui al secondo comma del precedente articolo 2, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento. Le indennita' indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365. L'indennita' d'impiego operativo di cui all'articolo 1 della presente legge spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo. Le indennita' di cui agli articoli 2, 3, 6 e 13 nonche' tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui allo articolo 1 della presente legge, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita' quando questa si protragga oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto del precedente articolo 13, al personale che frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata od interforze, nonche' presso le universita' o all'estero. Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennita' di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalita' previste rispettivamente dal regolamento degli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni. Le misure giornaliere delle indennita' stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili. Le disposizioni della presente legge concernenti le indennita' di aeronavigazione, di volo e di pilotaggio valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 16.
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