Legge 187/1976
Art. 14 — Indennita' di volo oraria Al personale non avente diritto ad indennita' fissa mensile di aeronavigazione, di …
Art. 14. Indennita' di volo oraria Al personale non avente diritto ad indennita' fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compia nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, una indennita' pari al due per cento della misura della indennita' mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I della annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. L'indennita' di cui al comma precedente non puo' superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 14.
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