Legge 626/1975
Art. 4 — Gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati …
Art. 4. Gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, con decorrenza dal 1 gennaio 1963 e per effetto dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1973, n. 339, con decorrenza dal 1 gennaio 1973, assumono nel predetto ruolo speciale unico l'anzianita' risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianita' di sottotenente di complemento come anzianita' di sottotenente nel servizio permanente effettivo, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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