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Legge 626/1975

Art. 16 — Ai sottotenenti e tenenti e gradi corrispondenti dei ruoli speciali del servizio permanente dell'Esercito, de…

ELI /it/legge/1975/12/02/626/art/16parte di Legge 626/1975
Art. 16. Ai sottotenenti e tenenti e gradi corrispondenti dei ruoli speciali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, alla data del 31 dicembre 1973, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio dalla nomina ad ufficiale nel complemento o nei ruoli speciali, sono attribuiti, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, aumenti periodici di stipendio aggiuntivi a quelli ad essi spettanti in base alle norme vigenti, in ragione di un aumento per ogni biennio di servizio maturato, nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, dal compimento del terzo anno dalla suddetta nomina ad ufficiale fino alla data del 31 dicembre 1973, esclusi i periodi di interruzione dal servizio non riconosciuti validi per legge ai fini della progressione economica. La frazione di un anno e sei mesi e' computata come biennio intero. Gli aumenti periodici aggiuntivi, come sopra acquisiti, sono attribuiti anche all'atto della promozione a ciascuno dei gradi successivi, fino a quello di maggiore o capitano di corvetta compreso. I suddetti aumenti periodici aggiuntivi, calcolati per i periodi di permanenza nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, sono attribuiti, con le modalita' di cui al precedente primo comma, anche agli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che gia' rivestono il grado di capitano o tenente di vascello oppure di maggiore o capitano di corvetta. Gli aumenti periodici aggiuntivi acquisiti dai capitani e dai tenenti di vascello in base al precedente comma sono attribuiti anche all'atto della promozione a maggiore o capitano di corvetta. Per gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1962, n. 1622, mediante concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo riservati agli ufficiali di complemento, si provvede sulla base dei successivi articoli 18, 19 e 20.

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