Legge 191/1975
Art. 36 — Il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (es…
Art. 36. Il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri) non puo' superare il 16 per cento del numero totale dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativoha disposto (con l'art. 34, comma 1) la modifica dell'art. 36.
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