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Legge 191/1975

Art. 34 — I posti a concorso per l'ammissione all'Accademia militare riservati agli allievi delle scuole militari di cu…

ELI /it/legge/1975/05/31/191/art/34parte di Legge 191/1975
Art. 34. I posti a concorso per l'ammissione all'Accademia militare riservati agli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che non fossero ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che siano alle armi nell'Esercito in qualita' di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.

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