Legge 191/1975
Art. 34 — I posti a concorso per l'ammissione all'Accademia militare riservati agli allievi delle scuole militari di cu…
Art. 34. I posti a concorso per l'ammissione all'Accademia militare riservati agli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che non fossero ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che siano alle armi nell'Esercito in qualita' di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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