Legge 191/1975
Art. 17 — Il numero degli arruolati di leva nel CEMM e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati dal Mi…
Art. 17. Il numero degli arruolati di leva nel CEMM e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati dal Ministro in relazione alle esigenze della Marina. Alla chiamata ed all'avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva delle capitanerie di porto. I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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