Legge 191/1975
Art. 14 — Il consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui agli articoli 59 e 60 del decreto del Preside…
Art. 14. Il consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui agli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237: a) cancella dalle liste di leva i deceduti; b) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato; c) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva di cui all'articolo 22 della presente legge; d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; e) pronuncia la riforma o la rivedibilita' di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica; f) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i gia' arruolati volontariamente; g) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facolta' prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 13; h) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncera' altresi' il loro arruolamento senza visita; i) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza; l) fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi. Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente avviati alle armi. Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorita' giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione gia' chiamato alle armi, purche' non abbiano titolo a dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio. Il Ministro per la difesa ha la facolta' di dispensare dall'esame personale gli iscritti per i quali dal consiglio di leva sia stata accertata l'esistenza dei titoli idonei ad ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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