Legge 191/1975
Art. 12 — A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di eta', gli uffici …
Art. 12. A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di eta', gli uffici di leva delle capitanerie di porto devono chiedere agli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nella Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel CEMM. Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per lo arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica trasmettono agli uffici di leva delle capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti di cui al comma precedente. Successivamente gli uffici di leva delle capitanerie di porto, su disposizione dell'autorita' centrale, devono compilare le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al precedente primo comma da parte degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica. Nelle note definitive saranno aggiunti tutti gli omessi ed i gia' rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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