Legge 191/1975
Art. 10 — Compiute le operazioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n
Art. 10. Compiute le operazioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, la lista e' firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica, nei primi dieci giorni del mese di aprile, al capo dell'ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonche', per i comuni costieri, anche al capo dell'ufficio leva della capitaneria di porto competente per territorio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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