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Legge 152/1975

Art. 21 — All'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n

ELI /it/legge/1975/05/22/152/art/21parte di Legge 152/1975
Art. 21. All'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' aggiunto il seguente comma: "Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui e' stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorita' locale di pubblica sicurezza".

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