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Legge 824/1973

Art. 4 — L'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, nel numero stabilito a norma del successivo artico…

ELI /it/legge/1973/12/20/824/art/4parte di Legge 824/1973
Art. 4. L'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, nel numero stabilito a norma del successivo articolo 5 per gli ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 2, e' subordinato al giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento. Per gli ufficiali: di cui al primo comma dell'articolo 2 la commissione forma una graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualita' militari e professionali.

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