Legge 824/1973
Art. 4 — L'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, nel numero stabilito a norma del successivo artico…
Art. 4. L'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, nel numero stabilito a norma del successivo articolo 5 per gli ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 2, e' subordinato al giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento. Per gli ufficiali: di cui al primo comma dell'articolo 2 la commissione forma una graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualita' militari e professionali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 4.
- L. 574/09 — Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli autoritativoha disposto (con l'art. 35, comma 6) l'abrogazione dell'art. 4.
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