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Legge 824/1973

Art. 28 — Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonche' ai sottufficiali in…

ELI /it/legge/1973/12/20/824/art/28parte di Legge 824/1973
Art. 28. Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonche' ai sottufficiali indicati nel precedente articolo 26 sono estese, in quanto applicabili; le disposizioni vigenti in materia di ricoveri in luoghi di cura e di equo indennizzo previste per il personale in servizio permanente, nonche' le norme dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824. Agli ufficiali e sottufficiali anzidetti sono altresi' estese le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229. La disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica agli ufficiali promossi a norma del precedente articolo 15 ed ai sottufficiali promossi a norma del precedente articolo 24.

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