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Legge 824/1973

Art. 19 — Nei confronti dei sottufficiali di cui al precedente articolo 18 sono utili a pensione i servizi militari com…

ELI /it/legge/1973/12/20/824/art/19parte di Legge 824/1973
Art. 19. Nei confronti dei sottufficiali di cui al precedente articolo 18 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data del provvedimento di ammissione al trattenimento in servizio in base alla presente legge. Qualora non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto tesoro, il personale interessato versera' una somma pari al 6 per cento dello stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento dei servizi di cui al primo comma, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, puo' essere suddivisa in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello oggetto della regolarizzazione contributiva. Ai medesimi sottufficiali e' estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

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