Legge 824/1973
Art. 1 — Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali ind…
Art. 1. Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo articolo 18 con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego; disciplinato dalle disposizioni della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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