Open·Parlamento
HomeNormeLegge 824/1973Art. 1
Legge 824/1973

Art. 1 — Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali ind…

ELI /it/legge/1973/12/20/824/art/1parte di Legge 824/1973
Art. 1. Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo articolo 18 con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego; disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 824/1973 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.